L’anatocismo che non ti aspetti

Il 17 marzo scorso la stampa locale dava questa notizia: “Tassi da usura: la banca risarcisce Valleverde” (la ditta che fa le scarpe).   Era successo che il Tribunale civile di Rimini aveva  condannato una banca locale, di cui si ignora il nome e nessun giornale lo ha riportato, per avere riscosso interessi sugli interessi e praticato tassi da usura (il primo è un reato da codice civile, il secondo penale).

Argomenti di cui è utile capirci qualcosa, perché cercare qualche decimo di rendimento in più per i propri risparmi, per poi pagare, magari senza rendersene conto, interessi extra alle banche o alle finanziarie non è piacevole.  Quindi meglio essere informati.

Cominciamo dal pagamento degli interessi sugli interessi. La pratica, di fatto una capitalizzazione degli interessi (avviene quando gli interessi sono sommati al capitale), va sotto il nome di anatocismo,  ed è una prassi proibita dall’articolo 1283 del codici civile.  Divieto rafforzato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 la quale scrive: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”.

In sostanza, sugli interessi delle rate scadute non si possono far pagare altri interessi, come fossero quote di capitale. Questo afferma la legge, ma spesso le banche trasgrediscono, ignorando di fatto la legislazione vigente.

Un esempio semplificato per spiegare la differenza: prendo in prestito dalla banca o finanziaria 100mila euro e devo corrispondere 2mila euro a trimestre di interesse, che alla fine dell’anno fanno 8mila euro (4 trimestri per 2mila). Questo accade applicando al prestito (la somma da restituire) l’interesse semplice.

Se, al contrario,  i 2mila euro di interessi trimestrali vengono sommati, alla scadenza di ogni trimestre, al capitale iniziale, già nel secondo trimestre questo sale a 102mila (100+2mila), poi 104mila, infine 106mila (arrotondato).  In questo modo gli interessi da pagare non sono più 8mila, come sopra, bensì 8.243 euro, cioè 243 euro in più.  Ecco, questi non sono dovuti, perché ricadono nell’illecito di anatocismo, che si può contestare alla banca che lo applica.

Gli interessi scaduti  possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi (art.162 della legge n.1283).  A questo punto un controllo agli estratti conto può risultare utile.

Ma non è finita, perché negli ultimi giorni di giugno scorso una manina sicuramente disinteressata ha voluto inserire nel Decreto governativo sulla competitività  un articolo che cancella l’illecito di far pagare gli interessi sugli interessi, col beneplacito della Banca d’Italia. Scoperti, nessuno si è sentito di rivendicare il favore fatto alla banche.